Il Tribunale di Milano dà ragione a Kappa contro la FISI
Ieri presso il Teatro Armani di Milano è andato in scena il Media Day della FISI, proprio nella casa del nuovo "Official Technical Outfitter", dove sono state presentate le nuove divise per la prossima stagione.
A fine evento il Presidente Rosa si era dichiarato tranquillo sulla vicenda Robe di Kappa / Armani, assicurando che il contratto con Armani sia regolare e che i legali della FISI avevano in mano la situazione.
Ma in quelle stesse ore il Tribunale di Milano si è pronunciato proprio contro la FISI che, con l'avvocato Diotallevi, aveva presentato ricorso contro il pronunciamento di luglio dello stesso Tribunale, che ordinava alla FISI di non firmare contratti con terzi.
Il giudice Federico Salmieri ha rigettato l'istanza, definendola "infondata", e sottolineando come l'accordo tra FISI e Armani sia da considerarsi "ineseguibile".
Nello specifico si legge: "Con ordinanza ex art. 700 cpc del 14-20 luglio 2022, in accoglimento del reclamo proposto da BASIC, il Collegio ha così disposto: “ordina alla convenuta FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) di astenersi dal concludere con terzi nuovi contratti di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 aventi ad oggetto l’utilizzo da parte dei suoi tesserati di beni con marchi diversi da quelli di cui è titolare BASICITALIA SPA e in concorrenza con i beni prodotti o commercializzati dalla società reclamante."
Nel ricorso della FISI la stessa federazione ammette di aver stipulato in data 27 giugno 2022 un contratto di sponsorizzazione con Armani e sostiene che "in conseguenza di tale aberrante, illegittimo ed amplissimo divieto a contrarre, la Federazione si trova attualmente esposta ad una paralisi operativa nei rapporti con sponsor e fornitori, che non solo appare ingiusta ma che risulta suscettibile di affliggere in modo sostanziale, gravissimo ed irreparabile l’immagine della Federazione."
Secondo il Giudice però, la domanda è da considerarsi "infondata".
Ecco il testo integrale:
"Né valga sostenere che il contratto con ARMANI del 27 giugno 20221 sarebbe un "fatto anteriore" che diviene "fatto nuovo", o circostanza nuova, ai fini della presente istanza di revoca o modifica, [e che] risiede nella stessa Ordinanza Collegiale ed è da questa determinato: dal momento che solo con tale ordinanza è emerso (e si è impartito) un ordine di non stipulare contratti, prima mai dedotto e mai richiesto, è solo dal momento del deposito dell’Ordinanza Collegiale che diviene percepibile, nota e rilevante la produzione di un documento quale il nuovo contratto.
Al di là dell’argomento capzioso, ciò che più semplicemente rileva è la lapalissiana circostanza per cui il contratto con ARMANI non può considerarsi una circostanza sopravvenuta, essendo stato stipulato ben prima delle difese di FISI e della decisione collegiale.
Decisione che - sebbene non possa travolgere la stipula del contratto FISI/ARMANI, proprio in quanto contratto antecedente all’ordinanza e dunque ormai concluso - incide tuttavia sull’esecuzione del contratto FISI/ARMANI, rendendolo giocoforza ineseguibile.
Invero, l’ordine del Collegio “di astenersi dal concludere con terzi nuovi contrattioe non può limitarsi alla mera conclusione di contratti, ma deve necessariamente estendersi anche alla successiva fase esecutiva dei contratti eventualmente già conclusi.
Diversamente opinando, sarebbe profondamente frustrata la tutela cautelare strumentale alle domande di merito svolte da BASIC e la ratio decidendi dell’ordinanza Collegiale:
– ritiene il tribunale che la condotta tenuta da FISI dopo l’accettazione della proposta da parte di BASIC e lo stesso comportamento processuale del convenuto costituiscono chiari indici della volontà di FISI di concludere con terzi il nuovo contratto di sponsorizzazione
– qualora infatti FISI concluda con un terzo il contratto di sponsorizzazione per le prossime stagioni sportive, [BASIC] vedrebbe irrimediabilmente violato il suo diritto e si troverebbe a subire ingenti danni
– l’acquisizione da parte di FISI di uno sponsor diverso e potenzialmente concorrente costituirebbe una palese violazione del contratto concluso con l’accettazione da parte di BASIC
L'ordinanza dunque ha inteso evitare che FISI potesse concludere un contratto di sponsorizzazione con uno sponsor diverso (tra i quali lo stesso ARMANI) in danno di BASIC.
Del quale FISI ha esplicitamente sostenuto l’inesistenza in occasione della comparsa dell’8 luglio 2022 predisposta in occasione del giudizio di reclamo.
Ne consegue che, sebbene la conclusione del contratto FISI/ARMANI abbia preceduto la decisione del Collegio, tuttavia gli effetti dell’ordinanza non possono limitarsi al dato testuale contenuto nel dispositivo “astenersi dal concludereoe, bensì devono estendersi anche alla fase esecutiva degli eventuali contratti di sponsorizzazione (tra cui ARMANI) con sponsor diverso da BASIC, proprio in quanto stipulati in “violazione del contratto concluso con l’accettazione da parte di BASIC.
Pertanto, contrariamente a quanto assume FISI con l’odierna istanza, la materia del contendere non è affatto cessata a seguito della conclusione del contratto FISI/ARMANI, la cui esecuzione - anzi - è travolta dall’ordinanza collegiale.
Del resto, sarebbe financo sin troppo agevole per FISI ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta della conclusione del contratto di sponsorizzazione FISI/ARMANI che BASIC ha sin dall’atto di citazione fortemente osteggiato ritenendosi il legittimo sponsor di FISI.
Oltretutto, appare paradossale, oltre che contrario a buona fede processuale, pretendere la revoca dell’ordinanza collegiale in virtù del contratto concluso con ARMANI, la cui esistenza dapprima è stata negata da FISI per conseguire il rigetto del reclamo e successivamente è stata invocata per ottenere la revoca dell’ordinanza collegiale.
Né si dica che l’ordinanza collegiale non potrebbe travolgere i diritti di terzi (nella specie ARMANI) non parti in causa.
In realtà, l’ordinanza collegiale non incide sulla validità del contratto (per il cui accertamento sarebbe necessario il contraddittorio con ARMANI), bensì sulla mera esecuzione dello stesso. Laddove poi nel giudizio di merito fosse confermato il vincolo contrattuale tra FISI e BASIC (come rilevato in sede di reclamo), residuerebbe in capo ad ARMANI l’eventuale risarcimento del danno nei confronti di FISI stessa, in merito ad un contratto di sponsorizzazione sì valido, ma ineseguibile per fatto e colpa di FISI che, imprudentemente, ha comunque deciso di stipulare il 27 giugno 2022 il contratto di sponsorizzazione con ARMANI nel corso di un complesso giudizio di merito e, si badi, pochi giorni dopo la notifica del reclamo alla stessa FISI ed al suo difensore, in data 14 giugno 2022.
In conclusione, l’istanza merita l’integrale rigetto."
(martedì 11 ottobre 2022)