Il CONI rimanda la decisione sull'incandidabilità di Roda
di Matteo Pavesi
Pochi giorni prima dell'Assemblea Elettiva che sabato 15 ha confermato a Flavio Roda il mandato per la presidenza della FISI, il CONI aveva annunciato che avrebbe posticipato al 27 ottobre la sua decisione sulla incandidabilità dello stesso Roda, a fronte dei ricorsi presentati da Falez, Dalpez e Maldifassi.
Ieri il CONI ha di fatto nuovamente rimandato una decisione, dando 25 giorni alle parti per preparare le rispettive "memorie".
Poi ci sarà un nuovo giudizio, dunque i tempi non sono brevi, e non è escluso che il percorso continui fino al TAR e al Consiglio di Stato.
Ecco il testo completo preparato dal Collegio di Garanzia del CONI:
"Con riferimento ai ricorsi presentati dai signori Dalpez, Falez e Maldifassi, per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità, alla carica di Presidente Federale della FISI, del sig. Flavio Roda, ed al ricorso presentato dal sig. Alessandro Acciai per la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità del sig. Enzo Sima alla carica di Consigliere Federale della FISI, il Collegio di Garanzia, all’esito della udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta dall’avv. Gabriella Palmieri,
ritenuto che, ad avviso del Collegio, appare pregiudiziale e potenzialmente assorbente, affrontare e risolvere la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo all’odierno giudice in tema di controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di atti delle Federazioni sportive che si connotano come decisioni in ordine alla regolare assunzione di cariche elettive, per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, attraverso procedure elettorali, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (da ultimo, Cass. Civile - Sezioni Unite, n. 3101 del 2 febbraio 2022, resa a conclusione di una vicenda processuale portata alla cognizione della giustizia amministrativa culminata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2320/2020, pubblicata il 7 aprile 2020);
ritenuto che occorre, pertanto, sollecitare il contraddittorio tra le parti del giudizio in ordine a tale pregiudiziale questione, la cui rilevanza è stata colta ex officio dal Collegio giudicante, non potendo rinvenirsi negli atti difensivi delle parti l’esistenza di una specifica e tipica eccezione di rito;
Visti gli articoli 2, 6° comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 101, 2° comma, del Codice di procedura civile,
si riserva la decisione, assegnando alle parti costituite il termine di giorni venticinque dalla presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla dedotta questione."